Come ricorda ‘Studio Cataldi’, l’articolo 157 del Codice della Strada, introdotto nel 2007 con l’intento di diminuire le emissioni ambientali dei gas di scarico delle auto, sancisce espressamente “il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo“. Per i trasgressori è prevista un’ammenda tra 218 e 435 euro. Il Ministero dell’Interno ha chiarito, con una circolare, che il divieto si intende “limitato alla sosta del veicolo e non più anche alla fermata del veicolo”. Perciò chi ha intenzione di godere dell’aria condizionata a motore fermo, rischia di incorrere in una salata contravvenzione, a meno che non si tratti di una fermata breve, come è classificabile quella che consente “la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”, come stabilito dall’articolo 157 del Codice della Strada.
E non deve essere stata di certo considerata una “breve fermata” quella di un ragazzo della provincia di Como, che l’estate del 2015 ha ricevuto dalla polizia locale una multa di 218 euro per essersi fermato a margine della carreggiata con motore e aria condizionata accesa per fare qualche telefonata. Notizia questa che ha destato molto scalpore e che deve però porre l’accento su questa norma tanto metodica da trovare per l’impianto di riscaldamento durante l’inverno.